Statuto

Articolo 1 - Denominazione e sede
1. Ècostituita ni Lecco ni via Lungo Lario Piave, un'associazione sportiva, ai sensi del ILibro del Codice Civile denominata "Sci Nautico Lago di Lecco Associazione Sportiva Dilettantistica", siglabile quando consentito dala legge, "Sci Nautico Lago di Lecco A.S.D.".
2. L'Associazione si costituisce senza personalità giuridica ma si riserva di chiederla previa delibera di Assemblea ordinaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, D.lgs. n. 39/2021 e ss.mm.ii.
3. La modifica della sede sociale potrà avvenire con delibera dell'Assemblea ordinaria dell'Associazione e non costituirà modifica del presente Statuto.
4. L'Associazione si affilia, mediante delibera del Consiglio Direttivo, alla Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard (FISSW), riconosciuta quale Federazione Sportiva Nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).
5. Il logo federale e ogni altro segno distintivo della FISSW vengono utilizzati trattandosi di soggetto con rapporto di affiliazione in corso con la FISSW nel rispetto delle norme regolamentari federali ed espressamente si riconosce che venendo meno li rapporto di affiliazione con la Federazione la Società procederà senza indugio alla cessazione dell'uso del logo FISSW. e di ogni altro segno distintivo ad essa riconducibile.

Articolo 2 - Scopo e oggetto sociale
1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno, pertanto, essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria.
2. L'Associazione, che opera nell'ambito del territorio della Regione LOMBARDIA, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi ai sensi della normativa vigente, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e dal CIP, in particolare quelle connesse alle discipline WAKEBOARD BOAT, SURFING, DISCIPLINE CLASSICHE E PIEDI NUDI mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica.
3. L'associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione delle suddette attività sportive dilettantistiche, ni tutte le loro forme o specialità, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, sia a carattere amatoriale- turistico che sportivo, operando dunque per la promozione, la diffusione e la pratica ma anche per l'avvio, l'aggiomamento e li perfezionamento delle discipline sportive riconosciute dalla FISSW organizzando direttamente o indirettamente ovvero prendendo parte a manifestazioni, attività ed eventi sia sul territorio sia regionale e nazionale che all'estero, nel rispetto delle norme federali.
4. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali e nei limiti di legge, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse al fine istituzionale, prevalentemente in favore dei propri soci o tesserati dell'organizzazione sportiva di riferimento, quali: la promozione e lo sviluppo di attività ricreativa, turistica, culturale mediante l'organizzazione di corsi, eventi e manifestazioni e, in generale, mediante l'attività svolta d a associati o tesserati anche attraverso la partecipazione amanifestazioni fieristiche nonché lo svolgimento di azioni pubblicitarie connesse, l'espletamento di studi e ricerche di mercato nell'ambito delle discipline federali, la predisposizione di cataloghi di settore e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
b) l'acquisto, la realizzazione, la gestione, la conduzione, la locazione e la manutenzione ordinaria di impianti eattrezzature sportive, ni qualunque forma e di qualsiasi tipo, nonché al partecipazione a bandi, pubblici e privati, nazionali ed esteri, per le dette attività;
c) l'organizzazione e la promozione di servizi utili agli interessi dei praticanti le discipline federali, quali a titolo meramente esemplificativo, il noleggio di attrezzatura sportiva e ricreativa, imbarcazioni, armadietti esimili;
d) l'attività ludica e ricreativa in favore dei propri soci e tesserati, ivi compresa, se del caso, l'allestimento e la gestione di bar, posto di ristoro, buffet e simili collegati ad impianti sportivi,anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, piscine e altri spazi ludico ricreativi, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;
e) qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché li compimento di tutti gli atti e la conclusione di tutte le operazioni contrattuali di natura pubblicitaria, immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente sia indirettamente, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro.
5. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
6. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e del CIP, per l'attività paralimpica, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard (FISSW) nonché della* International Waterski & Wakeboard Federation (IV/WF) e della International Surfing Association (ISA); s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
7. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
8. L'Associazione s'impegna a favorire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle Assemblee di settore federali.

Articolo 3 - Durata
1 La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione
1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probita e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi d a ogni forma d'illecito sportivo e d a qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro edel prestigio dell'Associazione, della Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2.Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale otutoria. Il genitore oli tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 - Diritti dei soci
1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
2. Il minore esercita li diritto di partecipazione e di voto nelle Assemblee sociali mediante l'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria. Il diritto di elettorato attivo e passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
3. La qualifica di socio dà diritto afrequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
4. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Decadenza dei soci
1.I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
a) dimissione volontaria;
b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti li Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
d) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato li socio interessato, si procederà ni contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. 3.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7 - Organi
Gli organi sociali sono: l'assemblea generale dei soci; il presidente; il consiglio direttivo.

Articolo 8 - Funzionamento dell’assemblea
1.L'Assemblea generale dei soci è li massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata ni sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e el deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2.La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con li pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. nI tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4.L'Assemblea può svolgersi con modalità telematiche a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.
5.Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
6.L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fato divieto di nominare tra isoggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
7.L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
8.Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
9. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

Articolo 9 – Diritti di partecipazione
1 Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con li versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Il Consiglio Direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa
2. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 – assemblea ordinaria
1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati li giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 – validità assembleare
1. L'Assemblea ordinaria: è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con li voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3.Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia li numero degli associati intervenuti e delibera con li voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre li voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 12 – assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati li giorno, li luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale d a compromettere li funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 – consiglio direttivo
1. lI Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato, di volta in volta, dall'Assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente, dall'Assemblea stessa. lI Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Vice Presidente ed li segretario con funzioni di tesoriere. lI Consiglio Direttivo rimane ni carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard, ni regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, che non ricoprano qualsiasi carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard medesima, non abbiano riportato condanne passate ni giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi organismo sportivo nazionale, da questo riconosciuto, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
3. lI Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri ni carica e delibera validamente con li voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4.In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
5.Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantime la massima diffusione.
6.Consiglio Direttivo può svolgersi con modalità telematiche a distanza che garantiscano l'identilicazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Articolo 14 – dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con li subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, li consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.
3. lI Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più ni carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 15 – convocazione direttivo
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta li Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la meta dei consiglieri, senza formalita

Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a ) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b ) redigere il rendiconto economico-finanziario (di seguito "bilancio") preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
c) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) adottare modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.lgs. n. 198/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, conformi alle Linee Guida predisposte da FISSW nonché nominare li Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nel rispetto delle prescrizioni normative e federali;
g) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci.

Articolo 17 – il presidente
Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 18 – il vicepresidente
Il Vice Presidente sostituisce li Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed ni quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 – il segretario
Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige iverbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 – il rendiconto finanziario
1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario (*bilancio") dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione Assembleare. lI bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo adisposizione di tuti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 21 – anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno

Articolo 22 – patrimonio
1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.
2. L'Associazione costituisce, ove previsto dalla legge e nelle forme da essa definite in caso di riconoscimento di personalità giuridica, un deposito monetario destinato a costituire un fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione. Se nel corso della vita associativa il patrimonio minimo dovesse diminuire di oltre un terzo in conseguenza di perdite, salvo diversa previsione di legge, il Consiglio Diretivo dovrà senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasiormazione, al prosecuzione dell'attività ni forma di associazione non riconosciuta, al fusione ool scioglimento dell'ente.

Articolo 23 – sezioni
L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al tine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 24 – clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard.

Articolo 25 – scioglimento
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata ni seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci e s p r i m e n t i il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, ni merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà afavore di altra Associazione • Società che persegua finalità sportive.

Articolo 26 – norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard a cui l'Associazione è affiliata, le norme del CONI e, per quanto di competenza, del CIP, nonché la disciplina di settore in vigore e ni subordine le norme del Codice Civile.